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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo III - Doveri e diritti dei dipendenti
  • Art. 78

    (Termini e modalità dei ricorsi)

    1. I ricorsi inoltrati a termini dell'articolo 10, comma 7, devono essere trasmessi dai consiglieri Capi Servizio competenti, entro sette giorni dalla presentazione, al Servizio del Personale che ne dà immediata comunicazione al Segretario generale e a tutti i consiglieri Capi Servizio.
    2. Tutti i ricorsi previsti dal presente regolamento devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza del provvedimento impugnato e devono indicare specificamente i motivi sui quali si fondano e le relative disposizioni di legge o di regolamento.
    3. I ricorsi formulati genericamente sono inammissibili.
    4. Dei ricorsi presentati è data notizia nel Bollettino dei Servizi.
    5. I dipendenti, che si ritengono lesi nei loro interessi, devono, a pena di decadenza, presentare controdeduzioni entro venti giorni dalla notizia del ricorso data nel Bollettino dei Servizi.
    6. Delle decisioni dei ricorsi è data del pari notizia nel Bollettino dei Servizi.